Busta paga. Le novità del 2022
Il Governo con la Legge di Bilancio è intervenuto per ridurre il cuneo fiscale in busta paga 2022. Ci sono e ci saranno numerose sorprese per i lavoratori subordinati.
Le novità, entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono:
- MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
IRPEF
Il primo degli interventi all’IRPEF, riguarda gli scaglioni e le aliquote dell’imposta.
Dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro a cui corrispondono le seguenti aliquote:
– fino a 15.000 euro, 23 per cento;
– oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
– oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Reddito Imponibile | Aliquote al 31.12.21 | Aliquote dal 01.01.22 | Differenze |
Da 0 a 15.000 | 23% | 23% | 0% |
Da 15.001 a 28.000 | 27% | 25% | -2% |
Da 28.001 a 50.000 | 38% | 35% | -3% |
Da 50.001 a 55.000 | 43% | +5% | |
Da 55.001 a 75.000 | 41% | +2% | |
Da 75.001 oltre | 43% | 0% |
DETRAZIONI
Cambiano anche le detrazioni dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 spetteranno nella seguente misura.
Per i redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
– 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
– 1.910 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro);
– 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; (la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro).
E’ inoltre previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
PERIODO D’IMPOSTA 2022 | |
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
Fino a € 15.000 | € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380) |
Da € 15.000 fino a € 24.999 | € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] |
Da € 25.000 fino a € 28.000 | € 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 – reddito complessivo) / (€ 28.000 – € 15.000)] + € 65 |
Da € 28.001 fino a € 35.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] + € 65 |
Da € 35.001 fino a € 50.000 | € 1.910 * [(€ 50.000 – reddito complessivo) / (€ 50.000 – € 28.000)] |
Oltre € 50.000 | Zero |
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI LAVORO DIPENDENTE (BONUS 100 EURO)
Continueranno a percepire il bonus mensile di 100 euro in busta paga i lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro e, come detto, a specifiche condizioni spetterà anche superata questa soglia e fino a 28.000 euro.
Il credito IRPEF mensile continuerà ad essere riconosciuto se dal mix di nuove aliquote e detrazioni fiscali dovesse emergere una situazione penalizzante per il contribuente.
Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni IRPEF:
- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto) contratti fino al 31 dicembre 2021;
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’IRPEF lorda.
- ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER IL 2022
E’ previsto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all’anno 2022. L’esonero si applica pertanto ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
A conti fatti la riduzione contributiva si applica ai rapporti di lavoro fino a poco meno di 35.000 euro annui, anche se la verifica non dovrà essere effettuata annualmente ma mensilmente fino al limite massimo previsto, ovvero 2.692
La novità, che in vigore dal 1° marzo 2022, prevede:
- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI
L’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età in presenza di disabilità entrerà in vigore il 1° marzo 2022. Esso è riconosciuto:
- a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (a determinate condizioni)
- c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
- per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
- per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
- per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è inoltrata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’Inps (tramite pin personale) ovvero per il tramite degli intermediari abilitati.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
L’erogazione avviene da parte dell’Inps mediante accredito su Iban, ovvero mediante bonifico domiciliato, quindi non transitando più in busta paga.
ISEE | 0-18 ANNI | 18-21 ANNI | Maggiorazione per ciascun figlio dopo il 2° |
0-15.000 | 175 euro | 85 euro | 85 euro |
20.000 | 150 euro | 73 euro | 71 euro |
30.000 | 100 euro | 49 euro | 43 euro |
Oltre i 40.000 | 50 euro | 25 euro | 15 euro |
Nuclei con più di 4 figli | +100 euro al mese |
Genitori entrambi lavoratori | +30 euro al mese isee fino a 15mila fino poi ad azzerarsi |
Figli minorenni disabili non autosufficienti | +105 euro |
Figli minorenni con disabilità grave | +95 euro |
Figli minorenni con disabilità media | +85 euro |
Figli disabili tra i 18 e 21 anni | +50 euro |
Figli disabili maggiori di 21 anni | Tra 85 e 25 euro in base all’isee |
– Articolo a cura di Carmine Guarino, Partner d’Impresa Napoli
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